Art. 4.
(Requisiti per l'iscrizione all'Albo nazionale).

      1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale sono necessari i seguenti requisiti:

          a) per le persone fisiche:

              1) maggiore età;

              2) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi delle normative vigenti;

              3) non aver riportato condanne tra quelle previste dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

              4) possesso del diploma della scuola dell'obbligo o titoli equivalenti, ivi compresi quelli conseguiti all'estero e legalmente riconosciuti;

              5) aver conseguito l'apposito brevetto rilasciato previa frequentazione, e superamento del relativo esame finale, del corso svolto presso un ente riconosciuto dal Ministero dei trasporti ai sensi dell'articolo 5, ovvero aver prestato lavoro per un periodo di almeno tre anni, con mansioni inerenti l'ambito subacqueo e iperbarico, presso imprese iscritte all'Albo nazionale,

 

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comunque previo superamento del solo esame finale del predetto corso;

              6) certificazione di idoneità medica psico-fisico-attitudinale, rilasciata ai sensi dell'articolo 8;

          b) per le persone giuridiche:

              1) certificazione con procedure di qualità, in conformità alle norme UNI EN ISO 9001/2000, nel rispetto della normativa comunitaria;

              2) disponibilità di attrezzature per le immersioni conformi alla normativa comunitaria e in perfetto stato di funzionamento;

              3) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, persone e cose, per incidenti connessi alle attività svolte.